Art. 11 
 
 
                Modalita' di svolgimento della prova 
 
 
    1. Durante la prova d'esame e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    2. Nel corso della prova non e'  consentito  ai  candidati  usare
telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti,  calcolatrici
e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che
permettono di comunicare tra di loro e  con  l'esterno.  E'  altresi'
vietato portare seco carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di
qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a  tali  disposizioni
e' escluso dal concorso. 
    3. L'esito della prova e' pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.