Art. 11 
 
 
    Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere  ad
idonei  controlli  sulla  veridicita'  di  tutte   le   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
sull'effettivo  possesso  dei  titoli  dichiarati.  A  tal  fine,  la
commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima
della dichiarazione di cui al successivo art. 12, puo' richiedere,  a
campione, ogni utile documentazione probante dei predetti  titoli  ai
candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto,
ha l'onere di produrre detta  documentazione  nei  termini  richiesti
dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso, ai sensi dell'art.
5, comma 2.