Art. 11 Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la commissione esaminatrice, incaricata dal Ministro della difesa, prima della dichiarazione di cui al successivo art. 12, puo' richiedere, a campione, ogni utile documentazione probante dei predetti titoli ai candidati utilmente collocati in graduatoria. Il candidato richiesto, ha l'onere di produrre detta documentazione nei termini richiesti dalla commissione, pena l'esclusione dal concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 2.