Art. 11 Accertamenti attitudinali (fase unica e/o prima fase della procedura di reclutamento) 1. I candidati sono, altresi', sottoposti nella stessa sede (Caserma Castrogiovanni di Taranto o centro di selezione della Marina militare di Ancona), a cura della preposta commissione di cui al comma 1, lettera c) dell'Allegato B ivi insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di una serie di test, volti a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei punteggi ottenuti ai test. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora il candidato riporti un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive. 4. La commissione comunichera' a ciascun candidato esaminato l'esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale VFP 1 nella Marina militare»; «inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare». Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita' o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo e, in caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 3. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.