Art. 11 
 
                 Graduatoria e titoli di preferenza 
 
    La commissione esaminatrice, al termine delle prove  concorsuali,
predisporra' la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine  dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun  candidato,
con l'osservanza, in caso di parita'  di  punteggio,  dei  titoli  di
preferenza previsti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione e posseduti alla data di scadenza  del  termine  utile
per la presentazione della stessa. 
    La graduatoria finale sara' approvata con decreto  del  direttore
generale della direzione generale del personale,  dell'organizzazione
e del bilancio, che procedera', previo riconoscimento di  regolarita'
degli atti, alla  dichiarazione  dei  vincitori  dei  posti  messi  a
concorso. 
    La validita' e i termini per  l'utilizzazione  della  graduatoria
saranno determinati in relazione alle norme di legge in vigore. 
    La graduatoria finale del  concorso  sara'  pubblicata  sul  sito
internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it Dalla data  di
pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per  le  eventuali
impugnative.