Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della  procedura
di avviamento e  selezione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di  accesso  puo'
essere differito fino alla conclusione della procedura, per  esigenze
organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.