Art. 11 Accesso agli atti 1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della procedura di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.