Art. 11 
 
 
       Formazione, approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati delle prove  di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti
psico-fisici e  attitudinali,  provvede  a  compilare  otto  distinte
graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) - in base alla somma  aritmetica  del
punteggio conseguito nella valutazione dei  titoli  e  dell'eventuale
punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Per ogni blocco, in  caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di
candidati idonei nelle graduatorie per gli  incarichi  principali  di
«elettricista   infrastrutturale»,   «idraulico    infrastrutturale»,
«muratore», «operatore equestre» «falegname», «meccanico di  mezzi  e
piattaforme» e «fabbro», la DGPM provvedera' a portare  i  posti  non
coperti,   su   richiesta   dello   Stato   maggiore   dell'Esercito,
prioritariamente in aumento di quelli previsti per  le  altre  teste'
citate tipologie di posti e solo in via subordinata a quelli previsti
per i VFP 1 il cui incarico/specializzazione  sara'  assegnato  dalla
Forza armata. 
    3. I candidati  che  hanno  proposto  domanda  di  partecipazione
esprimendo il gradimento anche per i posti previsti per gli incarichi
principali   di   «elettricista   infrastrutturale»   o    «idraulico
infrastrutturale» o «muratore» o «operatore equestre» o «falegname» o
«meccanico di mezzi e  piattaforme»  o  «fabbro»,  qualora  utilmente
inseriti anche nella graduatoria prevista per i  posti  per  incarico
principale  che  sara'  assegnato/a  dalla  Forza   armata,   saranno
prioritariamente  convocati  per  coprire  i   posti   previsti   per
«elettricista  infrastrutturale»  o  «idraulico  infrastrutturale»  o
«muratore» o «operatore equestre» » o  «falegname»  o  «meccanico  di
mezzi e piattaforme» o «fabbro». 
    4. Le graduatorie di merito  sono  valide  esclusivamente  per  i
blocchi del  presente  bando,  ferma  restando  la  previsione  degli
articoli 12 e 13. 
    5. Le graduatorie di merito di cui al presente  articolo  saranno
pubblicate con valore di notifica sul portale dei concorsi, sul  sito
internet del Ministero della difesa e nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa       -       consultabile       nel       sito       internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx  -  e  di
cio' sara' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».