Art. 11 
 
                Costituzione del rapporto di lavoro. 
 
    L'assunzione dei vincitori del concorso  e  di  eventuali  idonei
utilmente    collocati    nelle    graduatorie,    potra'    avvenire
subordinatamente all'inesistenza di vincoli  di  natura  normativa  e
finanziaria. 
    I vincitori saranno invitati a stipulare in conformita' a  quanto
previsto dai vigenti Contratti collettivi  nazionali  dei  dipendenti
del comparto dell'Universita', il contratto di lavoro  individuale  a
tempo indeterminato per l'assunzione in prova. 
    I vincitori dovranno assumere servizio dalla  data  prevista  nel
contratto. 
    Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del  contratto  i
vincitori  dovranno  produrre  una   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti: 
      a) la data e luogo di nascita; 
      b) la cittadinanza; 
      c) il godimento dei diritti politici; 
      d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
      e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; 
      f) il numero del codice fiscale; 
      g) la composizione del nucleo familiare; 
      h) il possesso del titolo di studio richiesto; 
      i) se il candidato ricopra o meno altri posti  retribuiti  alle
dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende  private  e  se
fruisca, comunque, di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed  in  caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria, ne' alcuna professione  e  di  non  coprire  cariche  in
societa' costituite a fine di lucro (art. 53 del decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165).  Detta  dichiarazione  deve  contenere  le
eventuali  indicazioni  concernenti  le  cause  di   risoluzione   di
precedenti  rapporti  d'impiego.  Deve  essere  rilasciata  anche  se
negativa; 
      j) i titoli che danno diritto  ad  usufruire  di  preferenze  a
parita' di merito e di titoli. 
      k) per beneficiare della riserva di cui all'art. 1  del  bando:
il  possesso  dei  requisiti  previsti  dai  decreti  legislativi  n.
15/2001, n. 236/2003 e 20/2012. 
    Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello  stato  matricolare
di servizio la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  cosi'
come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. 
    Qualora non venga prodotta entro il termine di  30  giorni  dalla
stipula del contratto la documentazione  richiesta,  fatta  salva  la
possibilita' di una proroga dello  stesso  termine  a  richiesta  del
vincitore nel caso di comprovato impedimento,  da  rappresentare  per
iscritto  e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'   all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro. 
    I vincitori del concorso pubblico saranno assunti  in  prova  con
contratto individuale di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
nella categoria C posizione economica C1,  area  amministrativa,  con
orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento  economico
iniziale  di  cui  ai  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  dei
dipendenti del comparto Universita'. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo suddetto, nel  restante  periodo  di
prova ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in  qualsiasi
momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva  del
preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il  dipendente  s'intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In caso di recesso la retribuzione e' corrisposta fino all'ultimo
giorno di effettivo servizio,  compresi  i  ratei  della  tredicesima
mensilita';   spetta   altresi'   al   dipendente   la   retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.