Art. 11 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. Con  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -,
tenendo conto del periodo di  sospensione  delle  prove  concorsuali,
come determinate dalla normativa vigente, nonche' sul  sito  internet
del Ministero e sui siti internet degli Uffici  Scolastici  Regionali
responsabili  della  procedura  concorsuale,  sono   resi   noti   le
regioni/tipologie di posto per le quali l'amministrazione si avvarra'
della facolta' di svolgere l'eventuale preselettiva, il calendario  e
le ulteriori modalita' e contenuti di svolgimento della prova.  Nello
stesso  avviso  e'  data  comunicazione,  in  merito  alla  data   di
pubblicazione dell'archivio da  cui  sono  estratti  i  quesiti,  che
avviene almeno venti giorni prima dell'avvio  della  eventuale  prova
preselettiva.  L'elenco  delle  sedi  d'esame,  con  la  loro  esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione  dei  candidati  e'
comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale  almeno
quindici giorni prima della data di svolgimento delle  prove  tramite
avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.  Detto  avviso
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  I  candidati  sono  tenuti  a   presentarsi   per   sostenere
l'eventuale prova di preselezione secondo  le  indicazioni  contenute
nel predetto avviso, muniti di  un  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento
del contributo di cui all'art. 4, comma 5. La  mancata  presentazione
nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito  o
a causa di  forza  maggiore  comporta  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale. 
    3. L'avviso relativo al calendario delle  prove  scritte  di  cui
agli articoli 8 e 9 ed alle  relative  modalita'  di  svolgimento  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, tenendo conto  del  periodo  di
sospensione delle prove concorsuali, come determinate dalla normativa
vigente.  Della   pubblicazione   del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui
siti degli Uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi  d'esame,
con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della  destinazione
dei  candidati  e'  comunicato  dagli  Uffici  scolastici   regionali
responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima
della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  nei
rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    4. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di  versamento  del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al  comma  3
del presente articolo. La mancata presentazione  nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    5. La vigilanza durante le prove e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, cui possono essere  aggregati,
ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR.  Per
la  scelta  dei  commissari  di  vigilanza  valgono   le   cause   di
incompatibilita'  previste  per  i   componenti   della   commissione
giudicatrice di cui al Decreto Ministeriale. Qualora le prove abbiano
luogo in piu' edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un
comitato di  vigilanza,  formato  secondo  le  specifiche  istruzioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni. 
    6. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    7. I candidati ammessi alla prova orale  ricevono  da  parte  del
competente  USR  comunicazione  esclusivamente  a  mezzo   di   posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nelle prove scritte, della sede,  della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova  orale  almeno  venti
giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    8. Le prove di preselezione, scritte e  orali  del  concorso  non
possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai  sensi  della  legge  8
marzo 1989, n. 101, nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche,
nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.