Art. 11 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e  reclutamento,  all'accertamento  del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale  in  servizio  permanente   del   ruolo   tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  accertata  con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche  approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014,  citate  nelle  premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e  delle  infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo  le  disposizioni  contenute  in  apposite  norme   tecniche,
approvate con provvedimento del direttore  del  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento emanante in applicazione dell'art. 2,  comma
1, lettera g) del decreto ministeriale 1° settembre 2017 citato nelle
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima  della
data di svolgimento della prova concorsuale,  mediante  pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per  tutti  i  concorrenti.  L'accertamento  dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del  soggetto  al  momento
della visita. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora  stabiliti  per  gli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi,  escluso  dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute  a   causa   di   forza   maggiore.   Non   saranno   previste
riconvocazioni,  a   eccezione   dei   concorrenti   interessati   al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli  stessi  hanno
chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,  alla
data prevista per i predetti accertamenti, dei certificati e  referti
di cui al  comma  4  del  presente  articolo  in  ragione  dei  tempi
necessari per il rilascio di tali documenti  da  parte  di  strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale. A tal fine  gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al
predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail
all'indirizzo  cnsrconcuff@pec.carabinieri.it  un'istanza  di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del  giorno  lavorativo  antecedente
(sabati e  festivi  esclusi)  a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  degli
accertamenti stessi, avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a sei  mesi  da  quella  di  presentazione,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto originale  attestante  l'effettuazione  dei  markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre
1978,  n.  833,   attestante   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni   immunoallergiche,    intolleranze    di    pregresse
manifestazione  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti  (anche  per
ciliachia); 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) i concorrenti di sesso  femminile  dovranno  presentare,  in
aggiunta a quanto sopra: 
        1) referto attestante l'esito di test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3; 
        2) referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata  alla
verifica della morfologia, di masse atipiche,  reperti  patologici  o
malformazioni di utero e ovaie) effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale, in data non anteriore a sei mesi dalla  data  di
presentazione per gli accertamenti; 
      f) copia del profilo sanitario assegnato  a  conclusione  della
visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile); 
      g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto  rilasciato  dalle  infermerie  competenti  (se  militari  in
servizio); 
      h) ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno solo dei suddetti  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  fatta
eccezione di quelli di cui alla lettera a) e h) del  presente  comma,
comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici  e,  quindi,
dal concorso. 
    5. La  commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  c)
disporra' per tutti i concorrenti  le  visite  specialistiche  e  gli
accertamenti sottoelencati: 
      a) visita cardiologica con ECG; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernenti: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT e GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i) visita medica generale; 
      j) visita ginecologica; 
      k)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiografico)  nonche'
la richiesta di documentazione sanitaria relativa a precedenti traumi
o  patologici  del  concorrente   ritenuta   utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'Allegato D, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si applicano le disposizioni di cui  al  precedente  art.
10, comma 3. 
    7. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: 
      a) il possesso del seguente profilo  sanitario  minimo:  psiche
(PS) 1; costituzione (CO)  3;  apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;
apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati  vari  (AV)   2   apparato
locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore  inferiore  (LI)  2;
apparato uditivo (AU) 2; apparato visivo (VS) 3. 
    La carenza, qualora accertata,  totale  o  parziale,  dell'enzima
G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 109/2010 citata  nelle  premesse,  pertanto  ai  fini  della
definizione    della    caratteristica    somato-funzionale     (AV),
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
I concorrenti, qualora riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno  rilasciare  nel  corso
delle visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione  e  di
responsabilizzazione riportato nell'Allegato E che costituisce  parte
integrante del presente decreto; in caso di mancata presentazione del
referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio  del  G6PD,
di cui al precedente comma 4, lettera h), ai fini  della  definizione
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza
del predetto enzima, al coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la
dicitura «deficit di G6PD non definito»; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore  a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile   con
correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia e  l'astigmatismo
miopico,  a  5   diottrie   per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo  misto  anche  in  un
solo occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita'  oculare
normali; 
      c) parametri fisici relativi alla composizione corporea,  forza
muscolare  e  massa  metabolicamente  attiva  rientranti  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertato secondo  le  modalita'  previste  dalla  direttiva  tecnica
dell'Ispettorato  generale  della  sanita'  militare,  citati   nelle
premesse. Tale accertamento non sara' effettuato  nei  confronti  dei
militari in servizio. 
    8. Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione,  i
concorrenti: 
      a) in possesso di  un  profilo  sanitario  inferiore  a  quello
indicato al precedente comma 7; 
      b) che non rientrino nei parametri fisici di cui al  precedente
comma 7, lettera d); 
      c) che risultino affetti da: 
        imperfezioni e infermita' contemplate nella direttiva tecnica
riguardante,  tra  l'altro,  l'accertamento  delle   imperfezioni   e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare,  di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive  modificazioni
ed integrazioni, citato nelle premesse; 
        disturbi della parola anche se in  forma  lieve  (balbuzie  e
disartria) e la dislessia; 
        positivita' agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso  di
alcool  e  ai  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera  militare
o civile; 
        malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti  tempi  di
recupero  dello  stato  di   salute   e   dei   requisiti   necessari
incompatibili con i tempi della procedura concorsuale e l'avvio  alla
frequenza del corso; 
        tutte le imperfezioni e le infermita' non  contemplate  nelle
precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale  in  servizio  permanente
del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri; 
      d) la commissione giudichera' altresi'  inidoneo  il  candidato
che presenti  tatuaggi  o  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria: 
        visibili con le uniformi previste per  i  militari  di  sesso
maschile e femminile di cui al regolamento sulle uniformi per  l'Arma
dei  carabinieri  e  richiamate  dalle   norme   tecniche   per   gli
accertamenti psicofisici; 
        posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. I concorrenti che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a  cura  della  stessa  commissione
medica per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'  fisica.
Costoro, per esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con
riserva a sostenere le ulteriori  prove  concorsuali.  I  concorrenti
che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato  la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 
    10.  Il  giudizio  riportato  al   termine   degli   accertamenti
psico-fisici,  che  sara'   comunicato   per   iscritto   a   ciascun
concorrente,  e'  definitivo.  Pertanto,  i   concorrenti   giudicati
inidonei  non  saranno   ammessi   a   sostenere   gli   accertamenti
attitudinali.