Art. 11.
                            Prove scritte
   1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono:
    a) elaborato di diritto costituzionale;
    b) elaborato di diritto amministrativo sostanziale e processuale;
    c) elaborato di diritto dell'Unione europea;
    d)  elaborato  di  storia  italiana  ed europea dal 1861 ad oggi,
anche  con  riferimento  ai  principali  avvenimenti  del processo di
integrazione europea;
    e)   lingua  inglese  oppure,  a  scelta  del  candidato,  lingua
francese:  abstract  - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
   2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono:
    a) elaborato di diritto costituzionale;
    b) elaborato di economia politica e politica economica;
    c) elaborato di scienza delle finanze;
    d) elaborato di statistica metodologica ed economica;
    e)   lingua  inglese  oppure,  a  scelta  del  candidato,  lingua
francese:  abstract  - nella lingua straniera prescelta - di un testo
in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario.
   3.  Per  lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a),
b),  c)  e  d),  e  di  cui  al  comma  2, lettere a), b), c) e d), i
candidati  hanno a disposizione 6 ore; per lo svolgimento delle prove
di  cui  al  comma  1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e), i
candidati hanno a disposizione 3 ore.
   4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno
introdurre  nella  sala  di  esame codici, testi, tavole o appunti di
alcun  tipo,  ne'  apparecchi  o  supporti  elettronici  di qualsiasi
specie,   ad  eccezione  di  quelli  esplicitamente  stabiliti  dalla
Commissione.  La Commissione esaminatrice puo' eventualmente disporre
che  alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli
messi  a  disposizione  per tutti i candidati su apposite postazioni.
Non  e'  consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo
svolgimento  della  prova,  comportera'  l'immediata  esclusione  dal
concorso.
   5.  A  ciascuna  delle  prove  scritte  e' attribuito un punteggio
massimo  di  20  punti.  Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70
punti  e  un  punteggio  non inferiore a 12 punti in ciascuna singola
prova.