Art. 11. Prove scritte 1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: a) elaborato di diritto costituzionale; b) elaborato di diritto amministrativo sostanziale e processuale; c) elaborato di diritto dell'Unione europea; d) elaborato di storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi, anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione europea; e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua francese: abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario. 2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono: a) elaborato di diritto costituzionale; b) elaborato di economia politica e politica economica; c) elaborato di scienza delle finanze; d) elaborato di statistica metodologica ed economica; e) lingua inglese oppure, a scelta del candidato, lingua francese: abstract - nella lingua straniera prescelta - di un testo in lingua senza uso di vocabolario e/o dizionario. 3. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), i candidati hanno a disposizione 6 ore; per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e), i candidati hanno a disposizione 3 ore. 4. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente stabiliti dalla Commissione. La Commissione esaminatrice puo' eventualmente disporre che alcuni testi possano essere consultati esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. 5. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.