Art. 12. Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive norme di integrazione e modificazione. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2000 Il segretario generale Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.