Art. 12.

                        Norme di salvaguardia

    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1957,  n. 3,  nel decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio  1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,   n. 487,  e  successive  norme  di  integrazione  e
modificazione.
    Il  presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per
la   registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
      Roma, 15 aprile 2000
Il segretario generale
              Avverso  il  presente  bando di concorso e' proponibile
          ricorso   straordinario   al   Capo   dello  Stato  in  via
          amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al
          competente   Tribunale   amministrativo   regionale   entro
          sessanta giorni dalla data di pubblicazione.