Art. 12.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Il  dottorando vincitore della borsa di studio e' preventivamente
esonerato  dal  pagamento  della  tassa di iscrizione, con esclusione
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.
    Il  dottorando  vincitore  di  un  posto senza borsa e' tenuto al
pagamento  dei  contribuiti  per  l'accesso e la frequenza ai corsi e
della tassa di assicurazione contro gli infortuni.