Art. 12. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi Il dottorando vincitore della borsa di studio e' preventivamente esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione, con esclusione della tassa di assicurazione contro gli infortuni. Il dottorando vincitore di un posto senza borsa e' tenuto al pagamento dei contribuiti per l'accesso e la frequenza ai corsi e della tassa di assicurazione contro gli infortuni.