Art. 12.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Il  candidato  dichiarato  vincitore  sara' assunto in prova, con
contratto  individuale  di lavoro a tempo determinato e pieno, per la
durata  di  tre  anni, nella categoria D, posizione economica D1 area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
    La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di
lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    In  caso  di  mancata  presentazione  dell'interessato  entro  il
termine  indicato  nella notifica, l'Universita' provvede a depennare
il  nominativo  dalla  graduatoria  e il contratto eventualmente gia'
stipulato  e' automaticamente risolto di diritto se l'interessato non
assume servizio nel termine prefissatogli.
    Il  periodo  di  prova  e'  determinato  secondo  quanto previsto
dall'art. 8 del regolamento d'Ateneo.
    In  nessun  caso  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo determinato,
regolato  dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
    Al   personale   assunto   a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale  del  comparto  universita' stipulato in data 9 agosto 2000
per  il  personale  assunto a tempo indeterminato, compatibilmente la
durata  del  contratto  a  termine,  e  con le precisazioni contenute
nell'art. 7 del regolamento d'Ateneo.