Art. 12. Costituzione del rapporto di lavoro Il candidato dichiarato vincitore sara' assunto in prova, con contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di tre anni, nella categoria D, posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. In caso di mancata presentazione dell'interessato entro il termine indicato nella notifica, l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla graduatoria e il contratto eventualmente gia' stipulato e' automaticamente risolto di diritto se l'interessato non assume servizio nel termine prefissatogli. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento d'Ateneo. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto universita' stipulato in data 9 agosto 2000 per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente la durata del contratto a termine, e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento d'Ateneo.