Art. 12.
    I   candidati  vincitori  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
      a) domanda  di  iscrizione  al  primo  anno  di  corso, in resa
legale;
      b) fotocopia  del  documento  di  identita'  (in  carta libera)
debitamente firmata;
      c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale;
      d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:
        luogo e data di nascita;
        cittadinanza;
        la   laurea   posseduta   con  l'indicazione  della  relativa
votazione,  della  data di conseguimento e dell'universita' presso la
quale e' stata conseguita;
        di  non  essere  contemporaneamente  iscritto  ad un corso di
laurea  o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso
di altro dottorato di ricerca;
        di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato,
ad  ottemperare  alla  non  contemporanea  iscrizione  ad un corso di
laurea  o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione
ovvero  di  perfezionamento,  di  perfezionamento  all'estero o ad un
corso di altro dottorato di ricerca;
        di  non  aver  mai usufruito di una borsa di studio per altro
corso di dottorato di ricerca;
        di   impegnarsi  a  frequentare  continuativamente  tutte  le
attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei
docenti;
        di  essere  a  conoscenza  che  le  borse di studio di cui al
presente  bando non possono essere cumulate con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;
      e) di  non  essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in
caso  affermativo  di  essere  a  conoscenza che ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 476/1984 «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato  di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed  usufruisce  della  borsa  di  studio  ove ricorrano le condizioni
richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza»;  e  che,  ai  sensi  dell'art. 52,  comma 57 della legge
28 dicembre  2001,  n. 448  (legge  finanziaria  2002),  «In  caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo»;
    I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
      1)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.