Art. 12. I candidati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) domanda di iscrizione al primo anno di corso, in resa legale; b) fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; c) fotocopia del numero di attribuzione del codice fiscale; d) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti: luogo e data di nascita; cittadinanza; la laurea posseduta con l'indicazione della relativa votazione, della data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stata conseguita; di non essere contemporaneamente iscritto ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca; di impegnarsi, per tutta la frequenza del corso di dottorato, ad ottemperare alla non contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o di diploma universitario, ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, di perfezionamento all'estero o ad un corso di altro dottorato di ricerca; di non aver mai usufruito di una borsa di studio per altro corso di dottorato di ricerca; di impegnarsi a frequentare continuativamente tutte le attivita' del dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti; di essere a conoscenza che le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti; e) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche e in caso affermativo di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984 «il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza»; e che, ai sensi dell'art. 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), «In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo»; I cittadini stranieri devono dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarieta' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.