Art. 12.

                         Quota di iscrizione

    La quota annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca,
oltre  ad un importo fisso di Euro 70 (importo comprensivo di bollo e
assicurazione),   e'   determinata   in   base  all'Indicatore  della
Situazione  Economica Equivalente previsto dal decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  7 maggio  1999  n  221,  art. 1-bis  e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Qualora l'ISEE sia pari o inferiore a Euro 16.826,37 gli iscritti
pagheranno  un  importo  di  Euro 430; qualora l'ISEE sia superiore a
Euro 16.826,37 gli iscritti pagheranno un importo di Euro 790.
    La quota annua per l'iscrizione e' da versare secondo le seguenti
modalita':
      Euro  70  (importo fisso comprensivo di bollo ed assicurazione)
al momento dell'immatricolazione;
      Euro  360  entro la scadenza che verra' comunicata dall'ufficio
dottorato di ricerca e formazione post-laurea;
      l'eventuale differenza di Euro 360 entro la scadenza che verra'
comunicata dall'ufficio dottorato.
    I  dottorandi  titolari  di  borse  di  studio conferite su fondi
ripartiti  dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge  3 luglio  1998,  n. 210  e  gli  extracomunitari  borsisti del
Governo  italiano  o del governo di appartenenza sono assoggettati al
solo pagamento dell'importo fisso di Euro 70.
    I  dottorandi  titolari di borse di studio conferite a seguito di
convenzione saranno assoggettati al solo pagamento dell'importo fisso
di  Euro 70 solamente nel caso in cui cio' sia espressamente previsto
dalla convenzione stessa.
    Gli  importi  sopraindicati potranno subire variazioni negli anni
successivi.
    In  caso  di  rinuncia  agli studi, il dottorando che ha ottenuto
iscrizione  non  ha  diritto,  in  nessun caso, alla restituzione dei
contributi versati.