Art. 12. Quota di iscrizione La quota annua per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca, oltre ad un importo fisso di Euro 70 (importo comprensivo di bollo e assicurazione), e' determinata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n 221, art. 1-bis e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora l'ISEE sia pari o inferiore a Euro 16.826,37 gli iscritti pagheranno un importo di Euro 430; qualora l'ISEE sia superiore a Euro 16.826,37 gli iscritti pagheranno un importo di Euro 790. La quota annua per l'iscrizione e' da versare secondo le seguenti modalita': Euro 70 (importo fisso comprensivo di bollo ed assicurazione) al momento dell'immatricolazione; Euro 360 entro la scadenza che verra' comunicata dall'ufficio dottorato di ricerca e formazione post-laurea; l'eventuale differenza di Euro 360 entro la scadenza che verra' comunicata dall'ufficio dottorato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e gli extracomunitari borsisti del Governo italiano o del governo di appartenenza sono assoggettati al solo pagamento dell'importo fisso di Euro 70. I dottorandi titolari di borse di studio conferite a seguito di convenzione saranno assoggettati al solo pagamento dell'importo fisso di Euro 70 solamente nel caso in cui cio' sia espressamente previsto dalla convenzione stessa. Gli importi sopraindicati potranno subire variazioni negli anni successivi. In caso di rinuncia agli studi, il dottorando che ha ottenuto iscrizione non ha diritto, in nessun caso, alla restituzione dei contributi versati.