Art. 12.
    Gli  iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere
contemporaneamente  iscritti  ad  altro corso universitario (corso di
laurea  di  I  e  II  livello,  scuola  di specializzazione, corsi di
perfezionamento,   altro   corso  di  dottorato  di  ricerca,  master
universitari I e II livello).
    I  dottorandi  hanno  l'obbligo di frequentare tutte le attivita'
previste  dal  corso  di  dottorato  secondo le modalita' fissate dal
collegio dei docenti, di presentare le relazioni orali o scritte e di
attenersi a quanto legittimamente richiesto dal collegio dei docenti.
    Alla  fine  di  ogni anno, e nel corso dell'anno se stabilito dal
collegio  dei docenti, i dottorandi hanno l'obbligo di presentare una
particolareggiata  relazione  sull'attivita'  e le ricerche svolte al
collegio  dei  docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa
valutazione  dell'assiduita'  e operosita' dimostrata dal dottorando,
ne disporra' l'ammissione all'anno successivo o l'esclusione.