Art. 12.
    I  dottorandi  sono tenuti a svolgere con assiduita' le attivita'
relative al piano di ricerca approvato dal collegio dei docenti.
    Al  termine  di  ciascun  anno il dottorando dovra' presentare al
collegio dei docenti, che ne curera' la custodia, una relazione sulle
attivita' e le ricerche svolte.
    A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore l'esclusione dal proseguimento del corso.
    E'   prevista  la  sospensione  della  frequenza  del  corso  per
maternita',  obblighi  di  leva  e grave e documentata malattia. Tali
periodi potranno essere recuperati previa autorizzazione del collegio
dei docenti.