Art. 12. Ammissione alla Scuola 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia. 2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare ha facolta' di procedere alla copertura di eventuali posti che si rendessero disponibili per qualsiasi causa entro i primi venti giorni dalla data di inizio del corso. 3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di inizio del corso. 4. Gli allievi al compimento del 16° anno di eta' verranno sottoposti a visita medica di idoneita' allo speciale arruolamento volontario di anni tre (giusta quanto disposto dall'art. 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei requisiti psico-fisici previsti dal precedente art. 8 del presente decreto. Per coloro che compiono il 16° anno di eta' entro il 31 dicembre 2005 gli accertamenti psico-fisici di cui agli articoli 8 valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario. 5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti: a) pagella scolastica - qualora non gia' prodotta all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a) - da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del Preside dell'istituto scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi; b) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente somministrate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali); c) atto di assenso all'arruolamento in bollo (solo per i concorrenti che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di eta), secondo lo schema riportato nell'allegato D che costituisce parte integrante del presente decreto; d) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza; e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da non oltre tre mesi da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvedera' a richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti e dagli esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore risultati vincitori del concorso medesimo. 8. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 9. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della Scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.