Art. 12.
    Il borsista ha l'obbligo:
      1)  di  iniziare  la  propria  attivita' presentandosi presso i
dipartimenti   centrali   dell'ISPESL,   il   giorno   fissato  nella
comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9;
      2)  di frequentare l'Unita' Operativa di assegnazione presso la
sede  indicata  nell'art. 1,  svolgendo  le  ricerche per le quali e'
stata   concessa  la  borsa,  secondo  le  direttive  del  competente
responsabile scientifico;
      3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma
la   possibilita',   per  il  responsabile  scientifico,  di  gestire
l'attivita'  del  borsista  per  quanto  riguarda  orari  e  giornate
lavorative;
      4)  di  trasmettere,  al  termine  della fruizione della borsa,
all'ISPESL  - Dipartimento relazioni esterne - Unita' funzionale II -
una  particolareggiata  relazione  sull'attivita'  scientifica svolta
vistata  dal  responsabile  scientifico della ricerca per la quale e'
stata  concessa  la  borsa.  La  relazione  e' comunicata al comitato
tecnico-scientifico  e  puo'  essere  pubblicata,  integralmente o in
riassunto,  in  riviste  edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al
riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire;
      5)  di  dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4)
di  eventuali  invenzioni  o  scoperte  anche  incidentali,  avvenute
durante  il  godimento  della borsa ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 34,  commi  secondo e successivi, del decreto del Presidente
della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed
integrazioni.