Art. 12. Il borsista ha l'obbligo: 1) di iniziare la propria attivita' presentandosi presso i dipartimenti centrali dell'ISPESL, il giorno fissato nella comunicazione di cui al quinto comma del precedente art. 9; 2) di frequentare l'Unita' Operativa di assegnazione presso la sede indicata nell'art. 1, svolgendo le ricerche per le quali e' stata concessa la borsa, secondo le direttive del competente responsabile scientifico; 3) di osservare le norme interne dell'Istituto, rimanendo ferma la possibilita', per il responsabile scientifico, di gestire l'attivita' del borsista per quanto riguarda orari e giornate lavorative; 4) di trasmettere, al termine della fruizione della borsa, all'ISPESL - Dipartimento relazioni esterne - Unita' funzionale II - una particolareggiata relazione sull'attivita' scientifica svolta vistata dal responsabile scientifico della ricerca per la quale e' stata concessa la borsa. La relazione e' comunicata al comitato tecnico-scientifico e puo' essere pubblicata, integralmente o in riassunto, in riviste edite a cura dell'ISPESL, senza che nulla al riguardo il borsista possa pretendere e/o eccepire; 5) di dare notizia (nella relazione di cui a precedente n. 4) di eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, commi secondo e successivi, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.