Art. 12. Nomina in prova I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di funzionario in prova. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico iniziale della tabella n. 2, allegata al regolamento del Garante n. 2/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000. L'Autorita', inoltre, puo' attribuire ai vincitori di concorso sino a nove scatti sulla base dei criteri e con le modalita' di cui all'art. 27, comma 2-bis, del citato regolamento n. 2/2000. Il prescritto periodo di prova della durata di sei mesi, se superato, sara' computato come servizio di ruolo effettivo. In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, l'Autorita' dichiarera' la risoluzione del rapporto. In tal caso il dipendente avra' titolo ad un'indennita' di liquidazione ragguagliata ad un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti. Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di prova. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.