Art. 12.

                           Nomina in prova

    I  vincitori  del  concorso,  che  risulteranno  in  possesso dei
prescritti  requisiti,  saranno  assunti con contratto individuale di
lavoro nella qualifica di funzionario in prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  iniziale  della  tabella n. 2, allegata al regolamento del
Garante  n. 2/2000,  adottato  con  deliberazione del 28 giugno 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del   13 luglio   2000.  L'Autorita',  inoltre,  puo'  attribuire  ai
vincitori di concorso sino a nove scatti sulla base dei criteri e con
le  modalita' di cui all'art. 27, comma 2-bis, del citato regolamento
n. 2/2000.
    Il  prescritto  periodo  di  prova  della  durata di sei mesi, se
superato,  sara'  computato come servizio di ruolo effettivo. In caso
di esito sfavorevole del periodo di prova, l'Autorita' dichiarera' la
risoluzione  del  rapporto. In tal caso il dipendente avra' titolo ad
un'indennita'  di  liquidazione  ragguagliata  ad un dodicesimo degli
emolumenti retributivi annuali previsti.
    Il  periodo  di  prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.  La  prestazione  del  servizio  militare di leva sospende il
periodo di prova.
    Il  vincitore  del  concorso  che, senza giustificato motivo, non
assuma  servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal diritto
all'assunzione.