Art. 12.

                           Nomina in prova

    I  vincitori  della  procedura  selettiva,  che  risulteranno  in
possesso  dei  prescritti  requisiti,  saranno  assunti con contratto
individuale  di  lavoro  nella  qualifica  di  impiegato operativo in
prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  iniziale  della  tabella n. 3, allegata al regolamento del
Garante  n. 2/2000,  adottato  con  deliberazione del 28 giugno 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del   13 luglio   2000.  L'Autorita',  inoltre,  puo'  attribuire  ai
vincitori di concorso sino a nove scatti sulla base dei criteri e con
le  modalita' di cui all'art. 27, comma 2-bis, del citato regolamento
n. 2/2000.
    Il  prescritto  periodo  di  prova  della  durata di tre mesi, se
superato,  sara'  computato come servizio di ruolo effettivo. In caso
di esito sfavorevole del periodo di prova, l'Autorita' dichiarera' la
risoluzione  del  rapporto. In tal caso il dipendente avra' titolo ad
un'indennita'  di  liquidazione  ragguagliata  ad un dodicesimo degli
emolumenti retributivi annuali previsti.
    Il  periodo  di  prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.  La  prestazione  del  servizio  militare di leva sospende il
periodo di prova.
    Il  vincitore  della  procedura selettiva che, senza giustificato
motivo,  non  assuma  servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto all'assunzione.