Art. 12.

                           Norme di rinvio

    Per  quanto  non  previsto nel presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio  1957, n. 686 e successive integrazioni e
modificazioni,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.