Art. 12. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e' uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello. Egli ha l'obbligo di frequentare il dottorato per un totale di tre anni complessivi maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti. Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro dottorato, corso di studio o corso di specializzazione, in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra' chiederne la sospensione. 2. Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa valutazione dei crediti acquisiti, se questa e' positiva dispone il passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale, a seconda che trattasi di dottorandi del primo e secondo o terzo anno. Un'eventuale valutazione negativa da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa. Il dottorando titolare di borsa che decade nel corso dell'anno su proposta del collegio dei docenti, deve restituire all'Ateneo le rate della borsa di studio percepite nell'anno in corso. I dottorandi del terzo anno, potranno accedere all'esame finale solo se avranno maturato tutti i crediti previsti. In caso contrario il collegio dei docenti puo' concedere un anno di proroga, senza estensione dell'eventuale borsa di studio. 3. Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stage presso altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi nel triennio e' richiesto il consenso scritto del coordinatore del dottorato. 4. Il dottorando titolare di borsa di studio e' esonerato dal pagamento delle tasse universitarie (come meglio specificato al successivo art. 15 ad eccezione della quota fissa che l'Ateneo incassa a favore di enti terzi). Il dottorando titolare di borsa di studio puo' in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal dottorato, ma deve versare all'Ateneo un importo pari alla tassa di iscrizione all'anno in corso e, se iscritto al primo anno, restituire l'importo della borsa. 5. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta. In caso d'interruzione di durata superiore a 4 mesi anche l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma con la concessione di un anno di proroga. 6. Il dottorando titolare di borsa di studio che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante il primo anno di frequenza, decade dal dottorato e deve restituire la borsa di studio percepita fino a quel momento nell'anno in corso. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il corso durante gli anni di frequenza successivi al primo, decade dal dottorato e deve versare all'Ateneo un importo corrispondente alla tassa di iscrizione all'anno in corso o le rate della borsa di studio percepite in quell'anno. 7. Il dottorando puo' avere impegni professionali o lavorativi solo se questi gli permettono di garantire la presenza e la partecipazione alle attivita' del dottorato nella misura richiesta dai programmi del corso e solo se tali impegni di lavoro non inficiano la qualita' della sua attivita' scientifica. Il collegio dei docenti valutera' che tali condizioni siano soddisfatte e, in caso negativo, potra' proporre la decadenza dal dottorato, con perdita e restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso, ove concessa. 8. Puo' essere ammesso al dottorato di ricerca con borsa di studio il dottorando che svolga attivita' professionale o lavorativa subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e continuativa in misura non superiore a 3 mesi equivalenti nell'arco dell'anno di percepimento della borsa. Gli stessi vincoli si applicano ai dottorandi che svolgono attivita' professionale in proprio, in modo continuativo. 9. Per il conseguimento del dottorato e' richiesta la conoscenza della lingua inglese. Tale conoscenza, che comporta l'acquisizione di 5 crediti specifici, deve essere certificata con il titolo IELTS con punteggio 5.0, o PET - Cambridge con valutazione "pass with merit", o TOEFL con punteggio 210 (computer based test) oppure titolo equivalente o superiore. Per coloro che sono di lingua madre inglese, l'acquisizione dei crediti sara' subordinata ad una verifica da parte del centro linguistico di Ateneo. 10. Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in possesso di tutti i requisiti richiesti dal regolamento e riportati nel bando di concorso. Tali requisiti includono, in particolare: a) la maturazione di 180 crediti distribuiti come previsto dal piano di studi, compresi obbligatoriamente i 5 crediti specifici attestanti la conoscenza della lingua inglese, di cui al precedente comma 9; b) la valutazione positiva della tesi da parte del collegio dei docenti. Nel caso in cui uno o entrambi i requisiti di cui ai punto a) e b) non siano in possesso del candidato, il collegio dei docenti dichiara il dottorando decaduto dal dottorato. Per comprovati motivi il collegio dei docenti puo' concedere per una sola volta un anno di proroga senza borsa per il completamento del dottorato. In ogni caso, l'esame dovra' essere sostenuto al termine dell'attivita' di ricerca e formazione, incluso l'eventuale anno di proroga. Qualora si verifichi la mancata riattivazione del corso, l'esame potra' essere sostenuto presso altro dottorato culturalmente affine. 11. Ai cittadini stranieri e' richiesta l'inclusione nel curriculum della frequenza ad un corso di lingua italiana o la presentazione del certificato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal centro linguistico di Ateneo.