Articolo 12.
                       Ammissione alla Scuola
    1.  I  candidati  idonei,  compresi  nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno invitati, con lettera raccomandata o telegramma, a
cura  dell'Ufficio  concorsi  della  Scuola  militare  aeronautica  a
presentarsi presso la Scuola medesima per la frequenza dei corsi, con
riserva  di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione. I
candidati  convocati dovranno inviare un telegramma o comunicazione a
mezzo  fax (al numero 055/2704804) di accettazione o non accettazione
all'ammissione  alla  prima  classe  del  liceo classico o alla terza
classe del liceo scientifico.
    2.  In  ogni caso il Comando della Scuola militare aeronautica ha
facolta'  di  procedere  alla  copertura  di  eventuali  posti che si
rendessero  disponibili  per  qualsiasi  causa  entro  i primi trenta
giorni  dalla  data  di  inizio  del  corso,  secondo  l'ordine delle
rispettive graduatorie.
    3.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece,   che   comunicheranno   al  Comando  della  Scuola  militare
aeronautica  di  non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere  una proroga, comunque non oltre il 10° giorno dalla data di
inizio del corso.
    4.  Gli  allievi,  al  compimento  del 16° anno di eta', verranno
sottoposti  a  visita  medica di idoneita' allo speciale arruolamento
volontario  di  anni  tre,  tenendo  conto dei requisiti psico-fisici
previsti  dal  precedente art. 7 del presente decreto. Per coloro che
compiono   il  16°  anno  di  eta'  entro  il  31 dicembre  2008  gli
accertamenti   psico-fisici   di  cui  all'art.  7  valgono  ai  fini
dell'idoneita' allo speciale arruolamento volontario.
    5.  All'atto della presentazione alla Scuola militare aeronautica
i  candidati  dovranno  produrre,  a  pena  di  decadenza, i seguenti
documenti:
      a) pagella  scolastica  -  qualora non gia' prodotta al termine
degli   accertamenti   attitudinali   in  luogo  della  dichiarazione
sostitutiva  di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d), da cui
risulti  la  promozione  alla  classe  del  liceo  per il quale hanno
concorso,   nonche'   il   nulla   osta   del   Dirigente  scolastico
dell'istituto,  entrambi  necessari  per  il  trasferimento  al liceo
annesso  alla  Scuola  militare  aeronautica.  Le firme dei dirigenti
delle  scuole  parificate  o  legalmente  riconosciute  apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi;
      b) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative   alle  vaccinazioni  antitetaniche,  antitifiche  ed  altre
eventualmente  somministrate  ed  eventuale dichiarazione di allergie
e/o  intolleranze  a  medicinali  (qualora non gia' prodotto all'atto
della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
      c) atto  di assenso alla ferma volontaria di anni tre (solo per
i  concorrenti  che  alla  data  di presentazione alla Scuola abbiano
compiuto   il   16°   anno  di  eta),  secondo  lo  schema  riportato
nell'Allegato  «G»  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto;
      d) libretto sanitario emesso dalla A.S.L. di appartenenza.
    6.  L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
    7.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente  decreto,  il  Comando  della  Scuola  militare
aeronautica provvedera' a richiedere, ai sensi delle disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
alle  amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni   sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  e  dagli
esercenti   la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  dal  tutore
risultati vincitori del concorso medesimo.
    8.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    9.  All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna  ad  accettare  le  prescrizioni  della  normativa  circa  la
frequenza  della  Scuola.  Si  impegna,  altresi', al pagamento della
retta  ed  in  generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potra'
risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.