Art. 12.
                           Nomina in prova
    I  vincitori  della  procedura  selettiva,  che  risulteranno  in
possesso  dei  prescritti  requisiti,  saranno  assunti con contratto
individuale  di  lavoro  nella  qualifica  di assistente appartenente
all'area funzionale I, posizione economica 2, in prova.
    Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento
economico  previsto  dall'art. 32  del  regolamento di disciplina del
personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale
di posizione economico-professionale equivalente.
    Il  prescritto  periodo  di  prova  della  durata di due mesi, se
superato,  sara'  computato come servizio di ruolo effettivo. In caso
di  esito  sfavorevole, il periodo di prova verra' prorogato di altri
due  mesi.  Al  termine del secondo periodo, ove l'esito fosse ancora
negativo, il rapporto si estinguera'. In tal caso il dipendente avra'
titolo   ad   una  indennita'  di  liquidazione  ragguagliata  in  un
dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti.
    Il  periodo  di  prova decorre dal giorno effettivo di inizio del
servizio  ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in
cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio
stesso.  La  prestazione  del  servizio  militare di leva sospende il
periodo di prova.
    Il  vincitore  della  procedura selettiva che, senza giustificato
motivo,  non  assuma  servizio entro il termine stabilito, decade dal
diritto all'assunzione.