Art. 12. Nomina in prova I vincitori della procedura selettiva, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti con contratto individuale di lavoro nella qualifica di assistente appartenente all'area funzionale I, posizione economica 2, in prova. Ai vincitori assunti in servizio sara' corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 32 del regolamento di disciplina del personale del Consiglio Superiore della Magistratura per il personale di posizione economico-professionale equivalente. Il prescritto periodo di prova della durata di due mesi, se superato, sara' computato come servizio di ruolo effettivo. In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova verra' prorogato di altri due mesi. Al termine del secondo periodo, ove l'esito fosse ancora negativo, il rapporto si estinguera'. In tal caso il dipendente avra' titolo ad una indennita' di liquidazione ragguagliata in un dodicesimo degli emolumenti retributivi annuali previsti. Il periodo di prova decorre dal giorno effettivo di inizio del servizio ed e' prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. La prestazione del servizio militare di leva sospende il periodo di prova. Il vincitore della procedura selettiva che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.