Art. 12.
                             Graduatorie
   1.  I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno  iscritti, a cura della rispettiva
Commissione  esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1.
   2.  Tali  graduatorie generali di merito - che nel concorso per il
Corpo  degli  ingegneri  dell'Esercito  saranno  distinte  secondo la
ripartizione  dei posti per lauree specialistiche indicata nel citato
articolo   1   -  saranno  formate  secondo  l'ordine  del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato quale somma:
    dei punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
    dell'eventuale  punteggio  conseguito  nelle  prove di efficienza
fisica;
    del punteggio conseguito negli accertamenti sanitari;
    dell'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
    del punteggio conseguito nella prova orale;
    dell'eventuale  punteggio  ottenuto nella prova orale facoltativa
di lingua straniera.
   3.  Nel  decreto di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui  al  precedente  articolo  1, comma 1, lettere a) e b), si terra'
conto  della  riserva  di  posti  prevista  a  favore degli ufficiali
ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito.
Detti posti, qualora non ricopribili per insufficienza di riservatari
idonei,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso.
   4.  Nel  decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui  al  precedente  articolo 1, comma 1, lettera b), si terra' conto
della  ripartizione  dei posti sulla base delle lauree specialistiche
prescritte per la partecipazione al concorso. Pertanto, la riserva di
un  posto  a  favore  degli  ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio  senza  demerito  nell'Esercito  si  intendera'  soddisfatta
dichiarando    vincitore   del   concorso   il   primo   riservatario
classificatosi   con   il   piu'  elevato  punteggio  assoluto  nella
graduatoria  di  merito  del concorso, indipendentemente dalla laurea
specialistica posseduta. Una volta approvata la graduatoria di merito
del   concorso,   il  ripianamento  del  posto  eventualmente  resosi
disponibile  per  rinuncia o decadenza del vincitore riservatario non
potra'  avvenire  in nessun caso a danno degli altri concorrenti gia'
dichiarati   vincitori   con   il   decreto   di  approvazione  della
graduatoria.
   In  assenza  di riservatari idonei la copertura dei posti avverra'
secondo  i  criteri  indicati  nel  precedente  articolo  1, comma 1,
lettera b).
   5.  Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4, nel
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla  data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i  concorrenti  abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
   6.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  risultati idonei in ciascun
concorso  saranno  approvate  con  distinti  decreti dirigenziali. In
ciascun  concorso saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma   2  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi
precedenti,  si  collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie
di merito.
   7.  I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   Ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».