Art. 12 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. Per ciascuna immissione le commissioni di  cui  al  precedente
art. 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di  merito  sulla
base della somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella prova di
selezione culturale e nella valutazione dei  titoli.  Per  la  Marina
Militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per  il
CEMM e una per le CP, in base alle domande prodotte dai concorrenti. 
    2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie  di
merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1,
comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 
    3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza  ai  concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modifiche e integrazioni. Tali titoli devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore
parita' e' data la precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 
    4.  Le  graduatorie  di  merito  sono   approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM. La graduatoria  di  merito  relativa
alla Marina  Militare  e'  approvata  con  decreto  interdirigenziale
emanato dalla DGPM di concerto con  il  Comando  Generale  del  Corpo
delle Capitanerie di Porto. 
    5. Le suddette graduatorie saranno  rese  note  nel  portale  dei
concorsi  e  nel  sito  www.persomil.difesa.it  e  verranno  altresi'
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Di  tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.