Art. 12 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a): 
      a. valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma
1,  dai  soli  concorrenti  che  abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui all'art. 11; 
      b. attribuira' ai concorrenti cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «B», per i candidati di cui alle lettera a) e b) del comma 1,
dell'art. 1; 
        «C», per i candidati di cui alle lettera  a),  b)  e  c)  del
comma 1, dell'art. 1; 
        «D» per i candidati di cui  alla  lettera  d)  del  comma  1,
dell'art. 1; 
        «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di  cui  al
comma 1. dell'art. 1; 
        «G» per i candidati che, avvalendosi della facolta' di cui al
comma 3 dello stesso art.  1,  abbiano  espresso  preferenza  per  la
formazione e per  l'impiego  nelle  specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare.