Art. 12 Convocazioni alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dei seguenti criteri: per il concorso di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) del presente bando sara' convocato, seguendo l'ordine della relativa graduatoria, un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso; per il concorso di cui alla successiva lettera b) dell'art. 1, primo comma citato, saranno convocati i primi 300 candidati idonei, seguendo l'ordine della relativa graduatoria; per il concorso di cui alla successiva lettera c) del medesimo art. 1, primo comma, saranno convocati i primi 130 candidati idonei, seguendo l'ordine della relativa graduatoria. 2. Inoltre, saranno convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell'ultimo convocato in base ai criteri stabiliti dal comma precedente. 3. Qualora il numero dei candidati, dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti, si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi per ciascuno dei suddetti tre concorsi, l'Amministrazione potra' convocare, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.