Art. 12 
 
         Percorso annuale e assunzione a tempo indeterminato 
 
    1. Tale percorso e' disciplinato  al  pari  del  terzo  anno  del
percorso FIT, ai sensi  degli  articoli  10,  11  e  13  del  decreto
legislativo. 
    2. Il terzo anno del contratto FIT prevede le medesime condizioni
normative ed economiche del contratto di supplenza annuale. 
    3. L'ammissione al percorso annuale di cui al comma  6  dell'art.
11 comporta la  cancellazione  da  tutte  le  graduatorie  di  merito
regionali, nonche' da  tutte  le  graduatorie  ad  esaurimento  e  di
istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.  In  caso
di valutazione finale positiva, il  titolare  del  contratto  di  cui
all'art. 3 comma 2 del decreto del Ministro 984 del 14 dicembre  2017
e' assunto a tempo indeterminato. 
    4. La costituzione del rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato
e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da  parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'art.  39
della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 
    5. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo  1999  n.  68,  recante
norme per il  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo prevista  dall'art.  3,  comma  1,  della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e  1014,  comma  3,  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.