Art. 12 Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. 5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.