Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti  dichiarati  idonei  all'esito  del  concorso,  per
esami, sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati
e, nello stesso ordine,  sono  nominati,  con  decreto  ministeriale,
magistrati ordinari, nei limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  di
quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nei  tempi,  anche  diversi,
consentiti dall'art. 9, commi 5 e  7,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con legge 30  luglio  2010,  n.  122  nonche'
dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo.