Art. 12 Restituzione titoli 1. I candidati possono richiedere all'Agenzia, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in atto, dei soli titoli in originale presentati ai fini della selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l'Agenzia non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.