Art. 12 Borse di studio 1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa di studio, il cui importo e' determinato dal Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti e secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio, ovvero il mancato completamento del corso-concorso per qualunque motivo, comporta automaticamente la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal Prefetto responsabile della gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo le modalita' dallo stesso stabilite. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede di segreteria o la mancata assunzione del servizio comportano anche la cancellazione dall'albo.