Art. 12 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    1. Ai partecipanti al corso-concorso e' corrisposta una borsa  di
studio, il cui importo e' determinato dal Prefetto responsabile della
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali nei limiti  e
secondo i criteri previsti nell'art. 13, comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
    2. La mancata accettazione della prima nomina presso una sede  di
segreteria o la mancata assunzione del servizio,  ovvero  il  mancato
completamento  del  corso-concorso  per  qualunque  motivo,  comporta
automaticamente la restituzione di una  percentuale  della  borsa  di
studio percepita, fissata dal Prefetto  responsabile  della  gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, secondo le  modalita'
dallo stesso stabilite. La mancata accettazione  della  prima  nomina
presso una sede di segreteria o la mancata  assunzione  del  servizio
comportano anche la cancellazione dall'albo.