Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui  al
precedente art. 11 saranno sottoposti, ai  sensi  dell'art.  641  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   agli   accertamenti
attitudinali, indicativamente, a partire dal 17 giugno 2019. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta  nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti  attitudinali,  sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione  dei
candidati  interessati   al   concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare
con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. 
    3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati  a  cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  d),
sono articolati su due distinte fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove  di  performance  e  la  loro
successiva valutazione; 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di  un'intervista  attitudinale,  che   ne   riportano   gli   esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una  «scheda  di
valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) del bando e composta da membri
diversi da quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,  valutati  i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   maresciallo
dell'Arma  dei  carabinieri  e   all'assunzione   delle   discendenti
responsabilita',  nonche'   una   favorevole   predisposizione   allo
specifico contesto militare e, in  una  prospettiva  piu'  immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico  inserimento  e  un'opportuna
adattabilita'  al  particolare  contesto  addestrativo  della  Scuola
marescialli. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento  dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima  della  data  di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i candidati. 
    4.  Al  termine  dei   predetti   accertamenti   la   commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
«idoneita'» o «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato  per
iscritto e' definitivo. I candidati giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
    5. I candidati che sono  militari  in  servizio,  nel  giorno  di
svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali   dovranno   indossare
l'uniforme.  Tutti  i  candidati,  compresi  i   militari,   dovranno
attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di  caserma.  Gli
stessi, qualora le attivita' concorsuali  si  protraggano  anche  nel
pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo   il   pranzo)   a   carico
dell'amministrazione.