Art. 12 Decadenza 1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 9 comma 1 del presente decreto. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della relativa graduatoria, all'individuazione di ulteriori candidati in posizione utile, fatto salvo il disposto dell'art. 9 comma 3.