Art. 12 Assunzione 1. Ai fini dell'assunzione, i candidati utilmente classificati nella graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, secondo le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Per la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), sara' richiesto, in particolare, di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'Istituto tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti. 3. Il rapporto d'impiego di coloro che non sono in possesso della cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni di legge in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici. 4. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sara' stabilito dall'IVASS. Eventuali proroghe sono concesse ai candidati solo per giustificati motivi. 5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina stessa. 6. L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata. 7. L'assunzione definitiva dei vincitori e' condizionata all'esito positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza dall'assunzione. Il vincitore di concorso gia' in servizio presso l'IVASS e' dispensato dallo svolgimento del periodo di prova.