Art. 12 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
a): 
      a. valutera' i titoli posseduti,  alla  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di cui all'art.  3,  comma
1,  dai  soli  concorrenti  che  abbiano  riportato  il  giudizio  di
idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati all'art. 5, comma 1,
lettere b), c) e d); 
      b. attribuira' ai concorrenti cui  ne  riconoscera'  titolo  un
punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: 
        «B», per i candidati di cui alla  lettera  a)  del  comma  1.
dell'art. 1; 
        «C», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
dell'art. 1; 
        «D» per i candidati di cui  alla  lettera  c)  del  comma  1.
dell'art. 1; 
        «E» e  «F»,  a  fattor  comune  per  tutte  le  categorie  di
candidati di cui all'art. 1, comma 1.