Art. 12 
 
                             Esclusioni 
 
    1. L'amministrazione, con provvedimento  motivato  del  direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell'Arma  dei  carabinieri,  puo'  escludere  in  ogni  momento  dal
concorso i concorrenti che  non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina ad atleta del Centro sportivo, se  il  difetto  dei  requisiti
sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento.