Art. 12 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di preferenza stabilito nell'allegato B. 3. La graduatoria finale di merito, ivi compresi i criteri preferenziali di cui al precedente comma, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Ministro della difesa o suo delegato.