Art. 12 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di punteggio di merito, si osserva  il  criterio  di
preferenza stabilito nell'allegato B. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito,  ivi  compresi  i  criteri
preferenziali di cui al precedente comma, recante  i  nominativi  dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa o suo delegato.