Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Successivamente  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente  nello
svolgimento di una  serie  di  prove  (test,  questionari,  prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento in Forza  Armata  nello  specifico  ruolo.  Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina Militare» emanate rispettivamente  dal  Comando  Scuole  della
Marina Militare  e  dallo  Stato  Maggiore  della  Marina  e  vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      a)  area  «stile  di  pensiero»:  analisi,  predisposizione  al
cambiamento, struttura; 
      b) area «emozioni  e  relazioni»:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area «produttivita' e  competenze  gestionali»:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  «motivazionale»:  bisogni  e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti   dai    diversi    momenti    valutativi.    Al    termine
dell'accertamento  attitudinale  la   commissione   esprimera',   nei
riguardi  di  ciascun  candidato,  un   giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita'.  Il  giudizio  di  inidoneita'  verra'  espresso  se  il
concorrente riporta un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla  vigente  normativa
tecnica. 
    3.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito dell'accertamento  attitudinale,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) se  partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  ai  corsi
Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma  1,
lettera a): 
        «idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di  Complemento  della
Marina Militare»; 
        «inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della
Marina Militare», con indicazione del motivo; 
      b) se  partecipanti  al  concorso  per  l'ammissione  al  corso
Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        «idoneo quale Allievo Ufficiale  in  Ferma  Prefissata  della
Marina Militare»; 
        «inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma  Prefissata  della
Marina Militare», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo;  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso.