Art. 12 
 
 
                 Accertamenti attitudinali specifici 
           (seconda fase della procedura di reclutamento) 
 
 
    1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art.  1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f), risultati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti articoli  10  e  11,
sono convocati presso il centro di selezione della Marina militare di
Ancona per essere sottoposti, a cura della  preposta  commissione  di
cui al comma 1,  lettera  c)  dell'Allegato  B  ivi  insediata,  agli
accertamenti attitudinali specifici, concernenti  lo  svolgimento  di
una serie di prove (che a seconda  del  settore  d'impiego  richiesto
possono  consistere  in  test,  questionari,  prove  di  performance,
intervista attitudinale individuale), volte a valutare oggettivamente
il  possesso  dei  requisiti  necessari  al  fine  di   un   positivo
inserimento nello specifico settore d'impiego. Tale valutazione sara'
svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza
armata  vigenti  all'atto   dell'effettuazione   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla  base  dei
punteggi ottenuti nella valutazione delle suddette prove. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
    4. La commissione  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito degli accertamenti attitudinali specifici mediante il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore  d'impiego
xxx»; 
      «inidoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx». 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    Il giudizio riportato negli accertamenti  attitudinali  specifici
e' definitivo e l'inidoneita'  comporta  l'esclusione  dal  prosieguo
dell'iter  concorsuale  per  il  settore  d'impiego  richiesto  e  la
prosecuzione dell'iter concorsuale per  il  settore  d'impiego  «CEMM
navale  e  CP».  I  candidati  idonei  alla  prosecuzione   dell'iter
concorsuale  per  il  settore  d'impiego  richiesto  saranno   invece
sottoposti alle prove di efficienza fisica di cui al successivo  art.
13. 
    5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al tribunale amministrativo regionale del Lazio  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    6.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.