Art. 12 Prove scritte 1. Le prove scritte sono: a) risposta a 10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri; b) risposta a 10 quesiti sull'ordinamento costituzionale italiano; c) traduzione in italiano, senza l'ausilio di vocabolario, di uno o piu' testi nella lingua inglese. 2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avra' a disposizione tre ore. 3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne' supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. 4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.