Art. 12 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte sono: 
      a) risposta a 10 quesiti sulla  storia  d'Italia  dal  1861  ai
giorni nostri; 
      b)  risposta  a  10  quesiti  sull'ordinamento   costituzionale
italiano; 
      c) traduzione in italiano, senza l'ausilio di  vocabolario,  di
uno o piu' testi nella lingua inglese. 
    2. Per lo svolgimento di  ciascuna  prova  scritta  il  candidato
avra' a disposizione tre ore. 
    3. Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati  non
potranno introdurre nella sala di esame  testi  di  alcun  tipo,  ne'
supporti elettronici o cartacei di  qualsiasi  specie,  ivi  compresi
smartphone, smartwatch e tablet e  similari.  Non  e'  consentito  ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in  qualunque  modo,  tra
loro. L'inosservanza di tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione stabilita dalla Commissione  per  lo  svolgimento  della
prova,  comportera'   l'immediata   esclusione   dal   concorso.   La
Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di testi messi  a
disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si  intendono  superate  se  il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42
punti e un punteggio non inferiore a 12  punti  in  ciascuna  singola
prova.