Art. 12 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche,  approvate  con  provvedimento  del  direttore  del  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, in applicazione  dell'art.  2,
comma 1, lettera g)  del  decreto  ministeriale  1°  settembre  2017,
citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Gli accertamenti attitudinali sono articolati su due  distinte
fasi, una istruttoria e una costitutiva, come di seguito specificato: 
      a) fase istruttoria volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della  decisione  finale,
costituita da tre distinti stadi/momenti: 
        somministrazione  collettiva,  a   cura   di   un   ufficiale
psicologo,  di  uno  o  piu'  test  di  prestazione  tipica  e/o   di
performance e/o questionari tesi  alla  raccolta  semistrutturata  di
informazioni sul candidato in funzione di quanto previsto dal profilo
attitudinale di riferimento. Dette prove costituiscono il «Protocollo
testologico»; 
        valutazione  del  «Protocollo  testologico»  a  cura  di   un
ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «Relazione
psicologica» sul candidato; 
        intervista attitudinale con  un  ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine,  dell'esplorazione  delle  aree  del
«Profilo  attitudinale»  di  riferimento,  redige  una   «Scheda   di
valutazione attitudinale»; 
      b)  fase  costitutiva,  nella  quale  la  commissione  per  gli
accertamenti attitudinali,  composta  da  membri  diversi  da  quelli
intervenuti nella fase precedente, valutati i referti istruttori e le
risultanze  di  un  ulteriore  colloquio   condotto   collegialmente,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti  attitudinali  previsti  dal  «Profilo   attitudinale»   di
riferimento quale ufficiale  in  servizio  permanente  dell'Arma  dei
carabinieri  e  alle  potenzialita'  indispensabili  all'espletamento
delle  mansioni  di  ufficiale  del  ruolo  tecnico   dell'Arma   dei
carabinieri  e  all'assunzione  delle  discendenti  dallo  status  da
assumere e dallo specifico settore di impiego, nonche' una favorevole
predisposizione al particolare contesto militare  valutando,  in  una
prospettiva  a  breve  termine  connessa  alla  frequenza  del  corso
formativo, la capacita' di  adattamento  o  riadattamento  all'ambito
scolastico-addestrativo. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo  e-mail  all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it  un'istanza  di  nuova   convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio relativo all'idoneita' o all'inidoneita' riportato
al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' notificato  per
iscritto agli interessati a fine giornata, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  alle  successive
fasi concorsuali e quindi esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovano  in  accertato  stato  di
gravidanza, si richiamano le disposizioni di cui all'art.  10,  comma
3.