Art. 12 Comunicazione dell'esito del concorso e costituzione del rapporto di lavoro 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. 2. Per il contingente di personale da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo le sedi di assegnazione sono quelle di Roma e Firenze, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge 125/2014. Il personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' destinato alla sede di Roma. 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nell'Area III, posizione economica F1, presso le amministrazioni di cui al presente bando. 4. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.