Art. 12 
 
                Comunicazione dell'esito del concorso 
                e costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso.  L'assunzione  dei  vincitori  avviene  compatibilmente  ai
limiti  imposti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di   vincoli
finanziari e regime delle assunzioni. 
    2. Per il  contingente  di  personale  da  inquadrare  nei  ruoli
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo  le  sedi  di
assegnazione sono quelle di Roma e  Firenze,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art.  17,  commi  7  e  8,  della  legge  125/2014.  Il
personale da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e' destinato alla sede di Roma. 
    3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti,
con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro  a
tempo indeterminato, secondo la  disciplina  prevista  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione  in
servizio, per l'assunzione nell'Area  III,  posizione  economica  F1,
presso le amministrazioni di cui al presente bando. 
    4. Non si procede all'instaurazione del rapporto  di  lavoro  nei
confronti dei candidati  che  abbiano  superato  il  limite  di  eta'
previsto dalla vigente normativa in materia.