Art. 12. Prove orali e tecniche 1. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche: a) diritto costituzionale; b) diritto parlamentare; c) diritto amministrativo sostanziale e processuale; d) diritto dell'Unione europea; e) diritto tributario; f) contabilita' di Stato e degli enti pubblici; g) diritto civile e commerciale; h) storia italiana ed europea dal 1861 ad oggi, anche con riferimento ai principali avvenimenti del processo di integrazione europea; i) storia delle dottrine politiche; l) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta per la prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera b), che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua; m) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio di documenti, conoscenza del programma di videoscrittura MicrosoftÂ(r)Word, nonche' capacita' di ricerca di informazioni, con particolare riguardo alle banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare. 2. I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo economico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e tecniche: a) diritto costituzionale e parlamentare; b) economia politica; c) politica economica; d) economia e politica industriale; e) economia monetaria e creditizia; f) scienza delle finanze; g) statistica metodologica ed economica; h) contabilita' di Stato e degli enti pubblici; i) elementi di diritto commerciale; l) lettura e traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta per la prova scritta di cui all'art. 3, comma 6, lettera b), che costituisce la base per successive domande e per una conversazione in lingua; m) utilizzo del personal computer per l'elaborazione e lo scambio di documenti, conoscenza del programma per la gestione dei fogli di calcolo MicrosoftÂ(r)Excel, nonche' capacita' di ricerca di informazioni, con particolare riguardo alle banche dati accessibili via Internet, presso i principali siti di rilievo per il lavoro parlamentare. 3. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 4. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 77 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova. 5. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, sono sottoposti ad una o piu' prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 6. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.