Art. 13. Esclusioni 1. La Direzione Generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a aviere scelto, a sergente di complemento o a sottotenente di complemento, qualora il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine. 2. La Direzione Generale per il personale militare potra', inoltre, prima della scadenza della ferma dodecennale, collocare in congedo illimitato gli ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative, ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.