Art. 13. 1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - del 20 aprile 2004 verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 4. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla commissione esaminatrice e da questa verificati. 5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 debbono consegnare i testi che desiderino consultare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 9,30 del giorno precedente l'inizio delle prove, curando che sulla copertina di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere accompagnati da un elenco, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalita' del candidato e dovranno essere contenuti in appositi contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento. 7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 8. I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.