Art. 13. Disposizioni finali Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 36, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. Al contrattista/i si applicano le norme previste per il personale con contratto a tempo indeterminato di corrispondente livello e profilo, dalle leggi e contratti collettivi di lavoro del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione. Il direttore