Art. 13.
    Il  titolo  di  dottore di ricerca e' rilasciato dal rettore e si
consegue  all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere
ripetuto  una  sola volta con la commissione nominata per la sessione
d'esami successiva.
    Gli  esami  finali  per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca hanno per oggetto la valutazione della tesi del dottorando.
    Per  comprovati  motivi che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  puo'  ammettere  il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati.